Regolamento

Nell'Assemblea del CRPVA tenutasi ad Asti il 25/02/2023 sono state approvate le modifiche proposte dal CD al Regolamento di Sezione (punto 8 del verbale), che pertanto è entrato in vigore. Qui di seguito è riportata una copia di tale regolamento. In fondo alla pagina è possibile scaricare sia il nuovo che il vecchio regolamento in formato PDF.


 

ARI

 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

 


REGOLAMENTO INTERNO
DELLA SEZIONE DI
CASALE MONFERRATO


DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La sezione ARI di CASALE fu costituita il ________. In base agli articoli 50 e 52 dello Sta­tuto Sociale approvato con D.P.R. 24 no­vembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Re­golamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comi­tato Re­gionale ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art. 3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 - COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita nel capo­luogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

  1. dalla biblioteca;
  2. da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
  3. da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumenta­zioni varie;
  4. da beni mobili, arredi e cancelleria;
  5. da beni immobili;
  6. da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c), d), e), risulta dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall’Assemblea Ordinaria alla costituzione o all'accrescimento di un fondo di riserva.

SOCI


Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA


Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all’Art.9 dello statuto ARI La domanda deve essere ac­compagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno so­spesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal Regola­mento di Attuazione dello Statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI in regola con il pagamento della quota as­sociativa hanno diritto:

  1. a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);
  2. a ricevere le eventuali pubblicazioni di sezione;
  3. a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
  4. a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
  5. ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
  6. di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l’ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.


Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE


Il recesso e l’esclusione del Socio avvengono ai sensi dell’Art. 12 lettera a) e b) dello Sta­tuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l’esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

 

ORDINAMENTO

 

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della Sezione:

  1. l'Assemblea della Sezione;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio Sindacale.


 CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - COMPOSIZIONE


Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godi­mento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA


L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normal­mente entro il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da alme­no un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all’Art. 5. In tal caso il Consiglio Di­rettivo deve provvedere alla spe­dizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richie­sta.

Art. 11 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l’ora ed il luogo dell’Assemblea Or­dinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mez­zo di lettera semplice, via email o tramite qualsiasi altro mezzo che la tecnologia metta a disposizione, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

  1. la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;
  2. il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente. Agli effetti contabili I'esercizio finanziario inizierà il primo gennaio e terminerà il trentuno di dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
  3. la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della ge­stione contabile;
  4. gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Diret­tivo sia dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che af­fiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.


CAPO Il - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali. In caso di parità di voti prevarrà la deliberazione a cui il Presidente avrà dato il suo voto.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

  1. il Presidente;
  2. un Vice Presidente;
  3. un Segretario - Cassiere

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rie­letti per un massimo di tre mandati consecutivi, È possibile derogare da tale norma solo in assenza di altre candidature.

Art. 14 - ELEZIONE


Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice a ciascun Socio:

  1. I'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
  2. la scheda di votazione;
  3. I'elenco dei candidati ove ve ne siano;
  4. una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso. L'Assemblea Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni. Non è ammesso, pena annullamento della scheda, votare lo stesso nominativo sia per il C.D. sia per il C.S.

Art. 15 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e I'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 16 - POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge e per Statuto ARI non siano di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà esse­re affissa nella bacheca della sezione per 15 giorni per permettere ai soci di esprimere eventuali osservazioni. :

Art. 17 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE


Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno quattro membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, I'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano di iscrizione all’ARI.
Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50% + 1); in caso di parità prevarrà il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI


In caso di dimissione, o assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte consecutive, il Consiglio Di­rettivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei candidati non eletti. Ciò fino ad un massi­mo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove ele­zioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.


CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI


Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deli­berazione del Consiglio direttivo, con I'indicazio­ne della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, è altresì iscritta nel sud­detto li­bro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e:dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all’albo della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 - LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

  1. libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata dal Presidente.
  2. libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come per i libri Sociali, di cui all'art. 19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI


La Sezione ARI può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già viste agli art. 19 e 20.

 
CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art.22 - ELEZIONI

Il Consiglio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi, eletti per referen­dum fra i Soci effettivi in regola con i] pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. È possibile derogare da tale norma solo in assenza di altre candidature. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. È compito degli stessi curare le elezioni prima della scadenza del mandato. Non è ammesso, pena annullamento della scheda, votare lo stesso nominativo sia per il C.D. sia per il C.S.

Art. 23 - POTERI


Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI


In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più soci abbiano Io stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicono una Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all'elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch’essi in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 25 - GRATUITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rim­borso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari in­carichi, debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all’atto del conferimen­to dell'incarico stesso.


CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE


Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per Referendum.

Art. 27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda sotto il controllo dei Sindaci.

  1. Le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art.5 per:
    1. la nomina dei sei membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più un supplente del Collegio Sindacale;
    2. lo scioglimento della Sezione;
    3. per I'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.
  2. Tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese dall'Assemblea dei Soci, comprese la revisione e la modifica del presente Regolamento.


Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell’ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla sezione.

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazio­ne della scheda, ne predispongono l’invio ai soci, controllano le operazioni di scrutinio as­sistiti da uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai sindaci.

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI


In prima convocazione I'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordi­naria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50% +1) dei Soci Effettivi della Sezio­ne intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richie­sta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla secon­da convocazione che sarà fissata per il giorno successivo, In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA


L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione,

Art. 32 - VERBALE DI ASSEMBLEA


Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'Art. 19 del presente Regolamento, Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.


TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - PRESIDENTE


Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario, mantiene i contatti con gli Enti locali ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero.
Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art. 12 ultimo comma del presente Regolamento.

Art. 35 - SEGRETARIO - CASSIERE


Il Segretario-Cassiere è responsabile dell’amministrazione della Sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sot­toscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordi­naria e Straordinaria e nel Consiglio Di­rettivo. È altresì responsabile della contabilità della Sezione, ne ri­sponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può es­sere dele­gato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o po­stale.


DISPOSIZIONI FINALI


Art. 36 -  EFFICACIA OBBLIGATORIA


Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressa­mente previsto si fa rife­rimento allo statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data conoscenza a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ARI sono deferi­ti, con delibera del Consiglio Direttivo, al Comita­to Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere I'esclusione del Socio dall'ARI presso i! Consiglio Diretti­vo Nazionale. L'eventuale esclu­sione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

ART. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE


In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce atti­va verranno devoluti, dopo la loro liquidazio­ne, dal C.R.P.V.A. ad altre Sezioni ARI pre­senti sul territorio di sua competenza. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisio­ne dell’attivo fra i Soci. 


INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e scopi
Art. 2 - Competenza
Art. 3 – Patrimonio

SOCI

Art. 4 - Ammissione e quote
Art. 5 - Diritti dei Soci
Art. 6 - Recesso

ORDINAMENTO


TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - Organi

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 - Composizione
Art. 9 - Assemblea Ordinaria
Art.10 - Assemblea Straordinaria
Art. 11 - Formalità per la convocazione
Art. 12 - Competenza dell'Assemblea Ordinaria

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 13 - Composizione
Art. 14 – Elezione
Art. 15 - Convocazione
Art. 16 - Poteri
Art. 17 - Validità delle adunanze
Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni
Art. 20 - Libro giornale e libro inventario
Art. 21 - Libri facoltativi

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE


Art. 22 - Elezione
Art. 23 - Poteri
Art. 24 - Vacanza dei Sindaci
Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 - Votazioni e delibere
Art. 27 - Votazioni per Referendum ed in Assemblea
Art. 28 - Chiusura delle votazioni
Art. 29 - Sorveglianza e scrutinio
Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni
Art. 31 - Organi dell’Assemblea
Art. 32 - Verbale di Assemblea
Art. 33 - Obblighi del Presidente

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 - Presidente
Art. 35 - Segretario-Cassiere

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Efficacia obbligatoria
Art. 37 - Sanzioni disciplinari
Art. 38 - Scioglimento della Sezione


Regolamento 25/02/2023 (formato PDF)

Vecchio regolamento (formato PDF)


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